«Separate» le azioni del curatore
Sulla questione giurisprudenziale interviene la riforma della crisi d’impresa
Per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità di amministratori e sindaci confluiscono in un’unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell’art. 146 del RD 267/1942, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità verso la società, ex artt. 2393 e 2407 c.c., quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali, ex artt. 2394 e 2407 c.c. (cfr. Cass. nn. 10488/1998 e 25977/2008). L’affermazione è stata ribadita di recente dal Tribunale di Roma, nella sentenza n. 1001/2018.
La qualificazione dell’azione sociale in termini contrattuali ...
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