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Tax credit sale cinematografiche trasferibile con il ramo d’azienda

/ REDAZIONE

Venerdì, 22 febbraio 2019

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Con la risposta a interpello n. 66 di ieri, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile il trasferimento unitamente al ramo d’azienda del credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico (art. 1, comma 327, lett. c) della L. 244/2007 e art. 17, comma 1 della L. 220/2016).

Nel caso di specie, la società Alfa rappresenta di:
- aver conferito nella newco Beta il “ramo d’azienda svolgente l’attività di esercizio cinematografico”, costituito dal credito d’imposta ex L. 220/2016 e da altri asset;
- continuare a detenere il compendio immobiliare comprensivo della multisala cinematografica, che ha concesso in locazione alla newco, al fine dell’esercizio dell’attività. Tale multisala è stata oggetto di “complesse opere di adattamento murario”, che hanno contribuito a generare il credito di imposta in esame;
- aver ceduto il 100% delle quote della newco a una terza società, operante nel settore cinematografico.
In sostanza, la società terza, mediante l’acquisto delle partecipazioni in Beta, ha acquisito, insieme ad altri asset relativi all’esercizio dell’attività cinematografica, il credito d’imposta in esame, ma non la proprietà della multisala cinematografica (rimasta in capo ad Alfa), della quale ha comunque la disponibilità, in forza del predetto contratto di locazione.

L’Agenzia afferma che il trasferimento del credito d’imposta unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato appare operazione non in contrasto né con la lettera né con la ratio dell’art. 21 comma 4 della L. 220/2016, a condizione che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione del medesimo nello svolgimento dell’attività d’impresa, a pena di decadenza dal beneficio fiscale.

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