Dipendente assente per detenzione licenziabile solo a certe condizioni
L’assenza rappresenta una temporanea impossibilità della prestazione; la legittimità del licenziamento dipende dalle oggettive esigenze aziendali
Lo stato di detenzione (anche preventiva) del dipendente per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce un inadempimento agli obblighi contrattuali e, quindi, non rappresenta una giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c. né un giustificato motivo soggettivo.
La carcerazione rappresenta una sopravvenuta e temporanea impossibilità della prestazione ex art. 1464 c.c. con diritto alla conservazione del posto in capo al lavoratore, salva la possibilità per il datore di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo se ricorrono determinati presupposti.
Secondo la Cassazione (tra le pronunce più recenti, Cass. 29 settembre 2016 n. 19315 e 7 giugno 2013 n. 14469) sussiste un giustificato motivo oggettivo di licenziamento solo quando, ...
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