Definizione con soccombenza parziale applicabile alle liti su sole sanzioni
Restano dubbi per le liti definibili al 5% pendenti in Cassazione
L’art. 6 comma 2-bis del DL 119/2018, inserito in fase di conversione, individua l’importo da corrispondere per la definizione delle liti pendenti in caso di soccombenza ripartita tra Agenzia delle Entrate e contribuente.
In particolare, detta disposizione stabilisce che: “In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata”.
Il richiamo alle sole “disposizioni di cui al comma 2” ha sollevato qualche dubbio in
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