Società responsabile per lo scarico di acque senza autorizzazione
La Cassazione ha individuato l’interesse e vantaggio dell’ente nella prosecuzione dell’attività
Un procedimento relativo a reati ambientali offre l’occasione alla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11518 depositata ieri, per riprendere alcuni principi in materia di responsabilità degli enti da reato ai sensi del DLgs. 231/2001.
Le condotte illecite contestate riguardavano l’effettuazione di uno scarico di acque non autorizzato (con conseguente inquinamento idrico), ai sensi dell’art. 137 del DLgs. 152/2006 come richiamato dall’art. 25-undecies comma 2 lett. a) del DLgs. 231/2001.
Con riferimento al reato presupposto può essere interessante precisare che la sentenza in commento afferma il principio per cui l’apertura o, comunque, l’effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale ed espressa autorizzazione da parte delle
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