ACCEDI
Sabato, 14 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Società responsabile per lo scarico di acque senza autorizzazione

La Cassazione ha individuato l’interesse e vantaggio dell’ente nella prosecuzione dell’attività

/ Maria Francesca ARTUSI

Sabato, 16 marzo 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Un procedimento relativo a reati ambientali offre l’occasione alla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11518 depositata ieri, per riprendere alcuni principi in materia di responsabilità degli enti da reato ai sensi del DLgs. 231/2001.
Le condotte illecite contestate riguardavano l’effettuazione di uno scarico di acque non autorizzato (con conseguente inquinamento idrico), ai sensi dell’art. 137 del DLgs. 152/2006 come richiamato dall’art. 25-undecies comma 2 lett. a) del DLgs. 231/2001.

Con riferimento al reato presupposto può essere interessante precisare che la sentenza in commento afferma il principio per cui l’apertura o, comunque, l’effettuazione di uno scarico richiede il preventivo rilascio di una formale ed espressa autorizzazione da parte delle

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU