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Domenica, 15 giugno 2025

OPINIONI

Restituzione delle somme alle P.A. se non rilevate con trasparenza

Sanzione iniqua per chi non adempie ai nuovi obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche

/ Raffaele MARCELLO

Sabato, 16 marzo 2019

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Pubblichiamo l’intervento di Raffaele Marcello, Consigliere CNDCEC con delega alla Revisione, ai Principi contabili e di valutazione e al sistema di amministrazione e controllo.

L’attuale periodo dell’anno “obbliga”, direi, ciclicamente gli operatori – e, per quanto rileva chi scrive, gli iscritti all’Albo – a riflettere sui temi e sulle novità di bilancio. Quest’anno entra in vigore per le imprese anche l’obbligo di fornire talune informazioni relative a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti da Amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate. Per venire incontro alle (molteplici e pressanti) esigenze di interpretazione della norma, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati”.

L’adempimento è previsto dall’art. 1 commi 125-129 della L. 4 agosto 2017 n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). La ratio della richiesta consiste essenzialmente nel rilevare in modo trasparente i vantaggi economici prestati dalle amministrazioni pubbliche nei confronti degli operatori privati.
Nello specifico, il documento del Consiglio nazionale esamina gli obblighi che interessano i beneficiari retti in forma di impresa e di cooperativa sociale.

Il documento parte essenzialmente dal presupposto di proporre alcune interpretazioni di sistema delle previsioni, alla luce, proprio, delle sopra richiamate finalità della norma.
È utile rilevare che il contributo fornisce, in taluni casi, un punto di vista “ragionato”, nella speranza anche che le impostazioni indicate possano rappresentare una prassi consolidata, stante la lettura della norma, che è in effetti, in alcuni casi, ambigua e si presta a diverse interpretazioni. 

Per quanto rileva l’ambito soggettivo, si pone il dubbio se l’informativa debba essere fornita o meno anche dalle micro imprese. Queste ultime, infatti, potendo non predisporre la Nota integrativa, dovrebbero essere esenti dal fornire l’informazione. Tuttavia, in via prudenziale, si suggerisce di fornire le informazioni richieste in calce al bilancio.

La norma interessa, poi, le imprese che, depositando il bilancio, ottengono vantaggi economici complessivi superiori a 10.000 euro da parte di amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati. In questa logica, la lettura fornita dal documento è che i richiamati vantaggi economici debbano essere specificamente rivolti all’impresa e non rientranti in misure agevolative (ad esempio, di natura fiscale) generalmente rivolte all’universo delle imprese (si veda “In Nota integrativa solo i vantaggi «fuori mercato»” di oggi, ndr).

Non sono considerati, poi, rientranti tra i vantaggi economici i corrispettivi forniti in rapporti sinallagmatici, considerato che la lettura sistematica della norma per le realtà aziendali for profit sembrerebbe indirizzata a evidenziare, appunto, i vantaggi e non i corrispettivi ricevuti sulla base di rapporti esistenti in contesti di mercato.

Per prudenza il riferimento va all’anno solare precedente

Piuttosto controversa appare anche l’individuazione della tempistica, visto che la norma parla dei contributi ricevuti “nell’anno precedente”, mentre il bilancio, è noto, viene redatto sulla base dell’esercizio amministrativo, che può non coincidere con l’anno solare. Laddove ciò si verifichi, l’obbligo è per prudenza letto sempre riferito all’anno solare precedente.

È critico anche il criterio di rilevazione dei contributi. La norma parrebbe considerare le effettive entrate di cassa (fatta eccezione per i contributi non monetari), mentre il bilancio delle imprese è predisposto per competenza economica.
In ultimo, vale la pena di evidenziare che la sanzione dell’inadempimento (che, nella stragrande parte dei casi, si ritiene possa avvenire per “disattenzione”, piuttosto che per “volontà”), rappresentata dalla “restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi”, oltre a comportare forzature interpretative sulla tempistica, appare veramente iniqua.

Per questo motivo, il Consiglio nazionale ha ritenuto opportuno, allo stato dei fatti, sensibilizzare gli iscritti e prevedere la possibilità, laddove necessario, di approvare anche il bilancio nei 180 giorni successivi alla data di chiusura, affinché le imprese possano ben ponderare il contenuto della norma e le modalità con cui fornire l’informativa.
In ottica propositiva, è stata, infine, presentata una proposta volta a modificare la sanzione, portando la stessa a una sanzione fissa o proporzionale, non superiore allo 0,50%, dei vantaggi economici ricevuti.

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