Reddito da allevamento con parametri invariati e nuove categorie
Il DM 15 marzo 2019, per il biennio 2018-2019, conferma i criteri fissati nel 2006 e introduce tartarughe e camelidi
Le tartarughe e i camelidi sono stati aggiunti alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario. Questa la novità contenuta nel DM 15 marzo 2019, che riguarda il biennio 2018-2019.
Nello specifico, rientrano tra le attività agricole ai fini delle imposte sui redditi e quindi tra le attività idonee a generare reddito agrario, l’allevamento di:
- tartarughe da riproduzione (oppure di lunghezza carapace > 20 cm);
- tartarughe da 0 a 9 anni (oppure di lunghezza carapace < 20 cm);
- camelidi (alpaca adulti, lama, guanaco).
Con il DM in commento, in corso di pubblicazione nella G.U., sono stati sostanzialmente confermati anche per il biennio 2018-2019 i parametri definiti dal DM 20 aprile 2006, necessari al fine della determinazione del reddito
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