STP o associazione professionale non possono partecipare ad altre associazioni
Il CNDCEC ha chiarito che la costituzione e la partecipazione restano prerogative dei professionisti persone fisiche
Sia la costituzione di un’associazione professionale, anche multidisciplinare, sia la partecipazione alla medesima rappresentano una prerogativa dei professionisti persone fisiche che risultino iscritti in albi o elenchi tenuti da Ordini o Collegi. Di conseguenza, né un’associazione professionale né una STP possono partecipare ad associazioni tra professionisti già costituite. Sono queste le conclusioni cui giunge il CNDCEC, con il Pronto Ordini 18 marzo 2019 n. 169/2018_STP, nel pronunciarsi su un quesito riguardante la formazione della compagine delle associazioni professionali.
Il CNDCEC evidenzia, innanzitutto, in relazione alle norme sulla STP, che l’art. 10 della L. 183/2011 nulla prevede in merito alla partecipazione di una STP ad altra STP ovvero ad un’associazione ...
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