Il rifiuto della prestazione richiede una valutazione comparativa
Il giudice deve valutare se vi sia relazione causale e proporzionata tra l’inadempimento del dipendente e il precedente inadempimento datoriale
Con la sentenza n. 8911, depositata ieri, la Cassazione affronta il tema dei limiti della c.d. autotutela del lavoratore, ossia il rifiuto di rendere la propria prestazione eccependo, ex art. 1460 c.c., un inadempimento datoriale.
Si ricorda che l’art. 1460 c.c. dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti possa rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria salvo nel caso in cui, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Se l’eccezione di inadempimento viene sollevata dal lavoratore, si deve altresì ricordare che il rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa è una delle più gravi ipotesi di inadempimento, tale da giustificare l’irrogazione
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