Risoluzione di contratti a prestazioni periodiche con nota di credito «limitata»
Con il principio di diritto n. 13 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle condizioni previste per l’emissione della nota di variazione in diminuzione nell’ipotesi di risoluzione di contratti a esecuzione continuata o periodica.
Ai sensi dell’art. 26 comma 9 del DPR 633/72, nell’ipotesi di risoluzione (giudiziale o di diritto) di contratti a prestazioni periodiche o continuative conseguente a inadempimento, la facoltà di operare la variazione in diminuzione, ex art. 26 comma 2 del medesimo decreto, non si estende alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali entrambe le parti abbiano correttamente adempiuto le proprie obbligazioni.
Il principio di diritto n. 13 precisa che, qualora il cedente o prestatore, operando nell’ambito di uno di tali contratti, si avvalga della clausola risolutiva espressa in esso prevista, in ragione del “supposto” mancato adempimento degli obblighi da parte del cessionario o committente, che contesta l’addebito in sede giudiziale, gli effetti della clausola invocata, ai fini dell’applicazione dell’art. 26 comma 9 del DPR 633/72, risultano subordinati all’esito del giudizio.
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