L’apertura della liquidazione giudiziale non è motivo di licenziamento
In base alla disciplina prevista dal DLgs. n. 14/2019, i rapporti di lavoro subordinato pendenti alla data di apertura della procedura restano sospesi
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019) ha dato un’organica disciplina alle situazioni di crisi o insolvenza del debitore. Decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’attuale disciplina del fallimento sarà sostituita dalla procedura di liquidazione giudiziale (artt. 121 e ss.), che si applica all’imprenditore insolvente. Non verrà meno l’applicazione delle garanzie da ipoteca, pegno o privilegio per i creditori dell’imprenditore in liquidazione giudiziale (art. 153 del DLgs. 14/2019) da far valere in sede di ricorso per l’ammissione allo stato passivo (art. 201 comma 3 lett d) del DLgs. 14/2019). In presenza di crediti di lavoro subordinato potranno, dunque, applicarsi le norme sui privilegi per i
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41