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Reimpiego di denaro di provenienza illecita compatibile con l’emissione di fatture false

/ REDAZIONE

Martedì, 9 aprile 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 15041/2019, ha precisato che deve ritenersi riferibile anche al delitto di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, di cui all’art. 648-ter c.p., il principio di diritto, enunciato in tema di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), secondo cui l’effetto dissimulatorio può essere conseguito anche attraverso il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr. Cass. nn. 52549/2017 e 1422/2013).

Viene precisato, inoltre, che il delitto di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, ancorché aventi un’apparenza fittizia, è compatibile con il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti a fini di evasione dell’IVA (art. 8 del DLgs. 74/2000), realizzato attraverso il meccanismo delle frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell’IVA all’acquisto mediante l’interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture – con l’esposizione di un’imposta in realtà non versata – destinate a essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d’imposta inesistenti; lo stesso prestandosi sia alla dissimulazione della provenienza illecita delle somme immesse per l’acquisto dei beni destinati alla continua circolazione, sia alla produzione di profitti finali.

Sussiste, infine, la possibilità del concorso tra il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all’art. 12-quinquies del DL 306/1992 (oggi inserito nell’art. 512-bis c.p.), e il delitto previsto dall’art. 648-ter c.p., in quanto il delitto di trasferimento fraudolento di valori può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (cfr. Cass. n. 33076/2016) ed è configurabile anche in capo all’autore del delitto presupposto il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiché la disposizione di cui all’art. 12-quinquies consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cfr. Cass. SS.UU. n. 25191/2014).

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