Rischia il penale la ONLUS che non dichiara gli utili
La Cassazione, nella sentenza n. 16523/2019, ha precisato che, in materia di ONLUS, ai fini dell’applicazione del regime tributario di favore, non rileva la veste giuridica assunta dall’ente ma l’effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica, quali la cessione di beni o la prestazione di servizi riconducibili agli scopi associativi, effettuate verso corrispettivo nei confronti di soggetti svantaggiati o anche non svantaggiati, purché non si travalichi il limite del reperimento dei fondi necessari per finanziare l’attività solidaristica concretando un’attività avente fine di lucro (cfr. Cass. nn. 9831/2017 e 18396/2015).
L’attività svolta, infatti, dovrebbe, di regola, portare al massimo a un pareggio di bilancio e non alla formazione di un utile (concetto questo che, presupponendo la creazione di un plusvalore fra costi sostenuti e ricavi per i servizi erogati, si pone in ontologica contrapposizione con uno scopo solidaristico dello svolgimento dell’attività istituzionale).
Diversamente, tali entrate, essendo di carattere commerciale, concorrono alla determinazione del reddito imponibile, rilevando, in caso di omessa dichiarazione per importi superiori alla soglia prevista, ai fini della fattispecie di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000.
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