Al riesame le autorizzazioni per il memorandum d’imbarco
Il documento commerciale o amministrativo si può utilizzare fino alla data di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione
L’Agenzia delle Dogane, con la nota n. 43290 del 16 aprile, pubblicata ieri, ha chiarito che, fino alla data di potenziamento dei sistemi informatici, gli uffici locali che hanno rilasciato un’autorizzazione per la dichiarazione semplificata (art. 166, par. 2 del Reg. Ue 952/2013, CDU) possono continuare ad accettare un documento commerciale o amministrativo (memorandum d’imbarco) per l’imbarco di provviste e dotazioni di bordo comunitarie.
Dal 1° maggio 2016, con l’entrata in vigore del nuovo Codice doganale dell’Unione, tali beni non possono più essere vincolati al regime di esportazione (art. 269, par. 2, lett. c) del CDU), ferma restando, tuttavia, la necessità di provare l’avvenuto imbarco degli stessi.
E in verità, per le provviste e le dotazioni ...
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