ACCEDI
Venerdì, 6 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell’attività del debitore

Il sistema di presunzioni ai fini del dies a quo del termine annuale innova la disciplina vigente

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 14 maggio 2019

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), disciplina, agli artt. 33-36, le ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell’attività d’impresa e di morte del debitore insolvente, nonché gli effetti che la sopravvenuta morte del debitore determina sulla procedura concorsuale già pendente.

L’art. 33 del CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno (in tal senso anche l’art. 10 del RD 267/42) dalla “cessazione dell’attività” del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Il riferimento alla “cessazione dell’attività”, quale criterio unico sia per l’imprenditore ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU