Liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell’attività del debitore
Il sistema di presunzioni ai fini del dies a quo del termine annuale innova la disciplina vigente
Il DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), disciplina, agli artt. 33-36, le ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell’attività d’impresa e di morte del debitore insolvente, nonché gli effetti che la sopravvenuta morte del debitore determina sulla procedura concorsuale già pendente.
L’art. 33 del CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno (in tal senso anche l’art. 10 del RD 267/42) dalla “cessazione dell’attività” del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. Il riferimento alla “cessazione dell’attività”, quale criterio unico sia per l’imprenditore ...
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