Convenienza alla definizione della lite legata al singolo atto
Le percentuali di definizione sono insensibili rispetto alla riunione dei ricorsi
La definizione delle liti pendenti, disciplinata dall’art. 6 del DL 119/2018, ruota attorno a quello che è l’oggetto del processo tributario, oggetto identificabile con il singolo atto notificato al contribuente e da questi impugnato.
Non importa quante imposte siano state recuperate, men che meno quante sanzioni sono state irrogate: se uno è l’atto, uno è il processo.
Quanto esposto ha valore ai fini della quantificazione del contributo unificato, ai fini dell’individuazione della controversia soggetta a reclamo/mediazione e, come naturale, anche ai fini della definizione delle liti pendenti.
L’autonomia della controversia, e ciò è espressamente sancito nell’art. 6 richiamato, è insensibile rispetto alla riunione dei ricorsi disposta dal giudice, al fatto che
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