Per l’omessa IVA particolare tenuità da verificare con una valutazione globale
La Cassazione è tornata sul tema del rapporto tra particolare tenuità e omessi versamenti con la sentenza n. 18804 depositata ieri. Tale pronuncia si pone nel solco delle argomentazioni già formulate dalle Sezioni Unite sul tema, secondo cui l’istituto in questione – introdotto dal DLgs. 28/2015 – non è in astratto incompatibile con la presenza di una soglia di punibilità predeterminata dal legislatore. La particolare tenuità va, cioè, valutata considerando le peculiarità del caso concreto; con l’ovvia accortezza per cui, quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi davanti a un fatto non specialmente esiguo, sebbene non sia consentita alcuna presunzione (Cass. SS.UU. n. 13681/2016).
Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità ribadiscono pertanto che, per il delitto di omesso versamento IVA ex art. 10-ter del DLgs. 74/2000, così come per tutti i reati tributari che prevedano una soglia di punibilità, la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. deve essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto dell’importo complessivo delle imposte non versate e del superamento della soglia di punibilità stessa (cfr. anche Cass. n. 30179/2018 in tema di omissione dei contributi previdenziali).
Al fine di verificare la sussistenza del requisito necessario della non abitualità del comportamento, il giudice potrà inoltre prendere in considerazione il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata.
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