Implementato l’applicativo INPS che verifica i requisiti per l’incentivo all’occupazione dei giovani
Con il messaggio n. 1784 pubblicato ieri, l’INPS ha reso noto di aver implementato l’utility necessaria per la verifica della sussistenza o meno, in capo al lavoratore da assumere, di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della fruizione dell’incentivo strutturale per l’occupazione stabile introdotto dall’art. 1, comma 100 e ss. della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).
Si ricorda che l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 3.000 euro annui e spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero è, inoltre, “portabile”, nel senso che qualora il rapporto di lavoro incentivato si interrompa prima del decorso dei 36 mesi, viene “trasferito”, per il tempo residuo utile alla piena fruizione, al datore di lavoro che assuma nuovamente il lavoratore a tempo indeterminato.
L’implementazione del sistema riguarda proprio la portabilità dell’esonero, in quanto ora l’applicativo, nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce all’interessato specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi sia stata effettiva fruizione dell’agevolazione, consentendogli di calcolare l’eventuale periodo residuo di esonero spettante.
Tale riscontro, spiega l’Istituto di previdenza, non ha valore certificativo e i datori di lavoro interessati dovranno quindi continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In mancanza di tale dichiarazione, il datore di lavoro o il suo intermediario non potranno accedere all’applicativo e consultare la posizione del lavoratore.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41