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NOTIZIE IN BREVE

Limitate le ipotesi di incompatibilità dell’attività mediatizia

/ REDAZIONE

Venerdì, 17 maggio 2019

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Con la circolare n. 3719/C/2019, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce indicazioni operative alle Camere di commercio sule modifiche introdotte dalla L. 3 maggio 2019 n. 37 (legge europea 2018) in materia di professione di agente di affari in mediazione.

L’art. 2 della legge europea, infatti, modificando l’art. 5 comma 3 della L. 39/89, limita l’incompatibilità dell’attività di mediazione:
- ad attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione;
- ad attività svolta in qualità di dipendente (a esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato, o di istituto bancario, finanziario o assicurativo;
- all’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione;
- a situazioni di conflitto di interessi.

La modifica è arrivata “in risposta” alla procedura d’infrazione 2018/2175: a giudizio della Commissione europea, l’art. 5 comma 3 della L. 39/89 pre modifiche rappresenterebbe infatti più di un divieto di conflitto di interessi e sembrerebbe impedire agli agenti immobiliari di esercitare qualunque altra attività diversa dall’intermediazione immobiliare. Questo divieto ostacolerebbe la possibilità di sviluppare modelli commerciali innovativi e flessibili e limiterebbe la capacità degli agenti immobiliari di offrire servizi adattati alle necessità dei loro clienti.

Tenuto conto che la nuova disciplina, in vigore dal prossimo 26 maggio, è più favorevole a tutti gli agenti di affari in mediazione, e in particolare ai mediatori immobiliari, il MISE ipotizza che essa possa e debba favorevolmente applicarsi a tutti i mediatori: sia a coloro che verranno iscritti al Registro Imprese dall’entrata in vigore della norma, sia a coloro che secondo la disciplina previgente si trovano in condizione di incompatibilità.

Per questo motivo, il Ministero riterrebbe opportuno non dar luogo alla cancellazione di chi venisse trovato oggi in condizione di svolgimento di attività ancora in contrasto con la mediazione ex “vecchio” art. 5, comma 3, prorogando di fatto a un congruo lasso di tempo l’eventuale contestazione dell’incompatibilità, in modo che le stesse vengano meno automaticamente con la modifica dell’articolo in questione.

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