L’istanza di adesione presentata prima e dopo l’accertamento sospende sempre il termine
Il procedimento di accertamento con adesione, salva l’ipotesi in cui sia l’Ufficio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 218/97, ad attivare il confronto, può concretizzarsi sia prima sia dopo la notifica dell’avviso di accertamento.
Infatti, l’art. 6 comma 1 del DLgs. 218/97 consente al contribuente destinatario di accessi, ispezioni e verifiche (ma nulla vieta di estendere la norma alle verifiche a tavolino) di presentare istanza di accertamento con adesione.
Naturalmente, detta istanza non ha alcun effetto sospensivo del termine per il ricorso, semplicemente perché non c’è ancora l’accertamento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13172 depositata ieri, ha sancito che se il contribuente presenta, nelle more della verifica fiscale, l’istanza predetta, l’ulteriore istanza presentata dopo la notifica dell’accertamento per effetto dell’art. 6 comma 2 del DLgs. 218/97 sospende il termine del ricorso per un periodo di novanta giorni, salvo l’accertamento sia stato preceduto dall’invito finalizzato all’adesione disciplinato dall’art. 5 del DLgs. 218/97, invito che contiene già gli imponibili e le imposte pretese dall’Ufficio.
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