NASpI compatibile con l’avvio dell’attività lavorativa
Il reddito annuo non deve però superare una soglia e l’importo dell’indennità viene ridotto
La NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, art. 3 del DLgs. 22/2015), l’indennità di disoccupazione prevista per la generalità dei lavoratori subordinati, spetta anche nel caso in cui sia avviata un’attività lavorativa, sia subordinata che parasubordinata o autonoma.
In particolare, il disoccupato avente diritto alla NASPI che avvia un’attività di lavoro autonomo può continuare a percepirla (artt. 8 e 10 del DLgs. 22/2015; art. 34, comma 3, lett. b) del DLgs. 150/2015), purché il reddito annuo derivante dall’attività non superi 4.800 euro annui (si tratta della c.d. “no tax area” spettante in base alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo), come chiarito dall’INPS (circ. INPS n. 194/2015). L’indennità è ridotta di un importo
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