Liquidazione del patrimonio anche senza beni da liquidare controversa
Un’interpretazione logico-sistematica della normativa dovrebbe far propendere per l’ammissibilità, per ragioni procedurali e civilistiche
La recente giurisprudenza di merito si è occupata della possibilità o meno di decretare l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui alla Sezione II del capo II della L. 3/2012, quando il sovraindebitato non sia titolare di beni mobili o immobili, né di crediti o di altre attività da liquidare, ma solo eventualmente di crediti o redditi futuri, fornendo soluzioni diametralmente opposte.
La questione è divenuta di grande attualità in occasione della presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione per estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185 della L. 145/2018, riservata alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica (c.d. rottamazione a saldo e stralcio). Infatti, i contribuenti sovraindebitati nei confronti ...
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