Via libera al rimborso nella restituzione di somme al soggetto erogatore
La Cassazione censura la tesi dell’Ufficio che ritiene applicabile solo l’onere deducibile
La Cassazione con due recenti sentenze (Cass. 8 maggio 2019 n. 12155 e Cass. 15 maggio 2019 n. 12912) ha confermato l’orientamento secondo cui, nel caso in cui il contribuente abbia restituito al soggetto erogatore somme percepite e tassate, può recuperare le imposte versate e divenute non dovute a seguito della restituzione medesima, alternativamente utilizzando l’onere deducibile previsto dall’art. 10 comma 1 lett. d-bis del TUIR, oppure apposita istanza di rimborso.
In entrambi i casi, la sentenza della Regionale riconosceva il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato a titolo di imposta, in considerazione del fatto pacifico che le somme restituite fossero delle ritenute all’epoca versate dal sostituto d’imposta.
In particolare, nel caso deciso con ...
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