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Alla Consulta i limiti all’assegno di maternità per cittadini extracomunitari

Le perplessità riguardano l’art. 74 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui richiede il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo

/ Giada GIANOLA

Martedì, 18 giugno 2019

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Con la sentenza n. 16163 pubblicata ieri la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 74 del DLgs. 151/2001 nella parte in cui pone dei limiti alla fruizione del c.d. assegno di maternità dei Comuni per i cittadini extracomunitari.

Si ricorda che il suddetto assegno può essere domandato dalla madre non lavoratrice al proprio Comune di residenza in conseguenza della nascita di un figlio (anche se deceduto entro il quinto mese di vita) oppure dell’adozione o dell’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
L’assegno di maternità spetta per cinque mensilità per ogni figlio; di conseguenza, in caso di parto gemellare

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