Domande di imprese e autonomi per le agevolazioni ZFU sisma Centro Italia dal 18 giugno
Con la circolare n. 243317 pubblicata ieri, il Ministero dello Sviluppo economico ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni (esenzioni fiscali e contributive) in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’art. 46 del DL n. 50/2017 nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Le nuove disposizioni e i chiarimenti si sono resi necessari dato che l’art. 1 comma 759 della legge di bilancio 2019 ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019 (sono esclusi i soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata ZFU).
Dunque possono beneficiare delle nuove agevolazioni:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della citata ZFU, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.
Ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni è necessario presentare l’istanza in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito del MISE. I soggetti già beneficiari devono confermare, in sede di tale presentazione, il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473/2017 e n. 144220/2018, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Le istanze possono essere presentate dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento.
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