Prededuzione del credito anche nelle procedure minori consecutive
La consecuzione delle procedure è giustificata dall’identità della situazione di crisi da regolare
Con sentenza n. 15724, depositata ieri, la Cassazione stabilisce che la consecuzione fra procedure concorsuali, anche se “minori”, quale elemento di congiunzione delle stesse, consente di traslare la prededuzione dei crediti (c.d. “precedenza procedimentale”) relativa ad una procedura anche nelle altre procedure che succedano alla prima.
Nel caso di specie, dopo la presentazione di due domande di concordato entrambe revocate dai soggetti istanti, veniva depositata una (terza) domanda di concordato (“prenotativa”) ex art. 161 comma 6 del RD 267/42, nella quale era previsto l’integrale pagamento in prededuzione – tra gli altri – anche dei crediti sorti nel corso delle precedenti procedure di concordato (revocate). La procedura si concludeva positivamente
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