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Bancarotta per distrazione in caso di restituzione di finanziamenti postergati

/ REDAZIONE

Venerdì, 14 giugno 2019

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La Cassazione n. 26041/2019, ha ribadito che integra l’ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942) l’amministratore di una società che, quale socio creditore della stessa, recuperi, in periodo di dissesto, finanziamenti “postergati” da lui in precedenza concessi. Ciò in quanto la disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio, ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, intende che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguimento dell’oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, venga meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni (cfr. Cass. n. 50495/2018).

Tanto in ossequio alla ratio dell’art. 2467 c.c., consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.

Perché operi la postergazione non è necessario che la società al momento del rilascio del finanziamento sia in dissesto, ma che ricorra o un “eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” oppure “una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

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