Documenti utilizzabili in giudizio se non sono stati oggetto di specifica richiesta al contribuente
La Cassazione, con la pronuncia n. 16962, depositata ieri, ha confermato che la preclusione probatoria derivante dal “rifiuto di esibizione” dei documenti non prodotti nella fase di accertamento può operare solamente nell’ipotesi in cui vi sia stato un invito specifico e puntuale all’esibizione.
Nel caso di specie, gli agenti accertatori mediante questionario avevano fatto richiesta di trasmissione di copiosa documentazione dettagliatamente indicata, senza però fare specifico riferimento a tre fatture.
I giudici di legittimità sottolineano, in adesione con la pregressa giurisprudenza (Cass. 22 giugno 2018 n. 16548, Cass. 17 giugno 2011 n. 13289) che, secondo quanto previsto con l’art. 32 comma 4 del DPR 600/73, il documento non esibito è inutilizzabile solo nel caso in cui sia stato espressamente richiesto al contribuente, poiché solo tale interpretazione della norma garantisce il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) e il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41