Valore del benefit sostitutivo da rilevare nel periodo d’imposta dell’opzione
Le Entrate hanno fornito chiarimenti sul momento rilevante per il rispetto del limite per la detassazione dei premi di risultato convertiti in welfare
L’Agenzia delle Entrate ritorna, con la risposta a interpello n. 212 pubblicata ieri, sulla trasformazione dei premi per incremento della produttività in welfare aziendale ex art. 1, commi 182-190 legge di stabilità 2016. In particolare, la risposta si focalizza su due aspetti fondamentali: il momento impositivo e la platea dei fruitori.
Nell’interpello l’istante sottopone il quesito che riguarda un premio di produttività sottoscritto con contratto integrativo aziendale in sede sindacale; tale accordo prevede un piano welfare, che dà la possibilità di convertire il premio in credito welfare utilizzabile con diverse possibilità di spesa. L’accordo specifica che restano esclusi (per approccio prudenziale) dai benefici del piano l’eventuale convivente dello stesso
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