Rilevanti ai fini IVA solo i servizi «extra» Gruppo
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 222, pubblicata ieri sul proprio sito, ha fornito precisazioni in ordine alla fatturazione delle operazioni “infragruppo” poste in essere da una società capogruppo, che esercita il controllo ex art. 70-septies del DPR 633/72, nei confronti di società comprese nel perimetro del Gruppo IVA e di un’altra società che, invece, non ne fa parte.
A tale riguardo l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, conformemente a quanto disposto dall’art. 70-quinquies comma 4 del DPR 633/72, i servizi che intercorrono fra soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA, “sono irrilevanti” ai fini dell’imposta.
Come chiarito dalla circolare del 31 ottobre 2018 n. 19, non assume rilievo, per tali operazioni, la determinazione della base imponibile, né deve essere osservato alcun obbligo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per quanto attiene la fatturazione, l’annotazione nei registri di cui agli artt. 23 o 24 e 25 del DPR 633/72 e l’inserimento nella dichiarazione annuale. Restano fermi unicamente gli obblighi di rilevazione delle prestazioni ai fini delle imposte dirette, come previsto dal DPR 600/73.
Diverso è il caso delle operazioni poste in essere dalla società che esercita il controllo nei confronti di quella esclusa dal Gruppo IVA. In tale circostanza, infatti, le prestazioni hanno rilevanza ai fini IVA e si considerano effettuate dal Gruppo stesso, inteso come soggetto unitario, e non dal singolo partecipante che tale servizio ha reso.
Nel documento di prassi, viene precisato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70-quinquies del DPR 633/72, il Gruppo IVA “assume gli obblighi ed i diritti” ai fini IVA, “con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta diviene esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo”. Pertanto, nel caso in cui la costituzione dello stesso sia avvenuta, ad esempio, nel 2019, sono irrilevanti, ai fini IVA, le operazioni infragruppo per cui l’imposta è divenuta esigibile da tale anno, mentre si considerano effettuate dal Gruppo, e rilevano ai fini IVA, le prestazioni rese nei confronti della società esclusa, divenute esigibili dal 2019.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41