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La risoluzione anticipata del contratto può giustificare la variazione IVA

/ REDAZIONE

Giovedì, 4 luglio 2019

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La Corte di Giustizia Ue, con sentenza di ieri relativa alla causa C-242/18, ha tra l’altro statuito che è conforme al diritto comunitario la riduzione della base imponibile IVA laddove il committente non abbia versato una parte dei canoni dovuti per effetto di un contratto di leasing, per il periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la risoluzione non retroattiva del contratto. Inoltre, la variazione della base imponibile è ammessa nel caso del mancato versamento di un indennizzo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto e corrispondente alla somma di tutti i canoni non versati sino al termine del contratto.

La fattispecie rappresentata, secondo la Corte Ue, integra i requisiti per configurare un caso di “mancato pagamento” rientrante nella deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile IVA ai sensi dell’art. 90, par. 2, della direttiva 2006/112/Ce.

Significativo è il principio, emergente dalla sentenza della Corte, tale per cui, ai fini della rettifica in diminuzione, l’importo dovuto in caso di risoluzione anticipata del contratto si considera come parte integrante dell’importo totale che l’utilizzatore del bene si era impegnato a versare, sulla base del contratto di leasing stipulato.

Parimenti, un indennizzo per la risoluzione del contratto deve essere considerata come una remunerazione dell’operazione oggetto del contratto di leasing e, pertanto, soggetta ad IVA. Ne consegue che, in caso di mancato versamento dei canoni corrispondenti alla somma di tutti i canoni che non sono versati per il periodo tra la risoluzione del contratto e il termine del medesimo, è integrata la fattispecie del “mancato pagamento” che deroga all’obbligo di riduzione della base imponibile IVA ex art. 90, par. 2, della direttiva 2006/112/Ce.

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