Due start up innovative non possono avere in comune il requisito della privativa industriale
Non è ravvisabile una violazione di legge nell’ipotesi in cui due start up innovative iscritte, l’una di seguito all’altra, nella sezione speciale del Registro delle imprese presentino caratteristiche simili o identiche, fatta eccezione per l’ipotesi in cui esse condividano il requisito qualificante della privativa industriale.
Ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo economico nel parere del 1° luglio 2019 n. 170828.
Si osserva, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DL 1/2012, le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, nel rispetto di quanto stabilito dalla Costituzione con riferimento all’iniziativa economica privata.
Di conseguenza, secondo il Ministero, laddove due start up innovative abbiano in comune più caratteristiche, in assenza di una norma che vieti tale “duplicazione”, non può ritenersi che sia configurabile una violazione di legge.
Il caso sottoposto all’attenzione del Ministero riguarda, infatti, due start up innovative – entrambe dotate dei requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25 comma 8 del DL 179/2012 – che risulterebbero avere, oltre a una denominazione simile, una serie di caratteristiche identiche, fra le quali la sede legale e l’oggetto sociale.
Tuttavia, atteso che, ai sensi dell’art. 25 comma 2 lett. h) del DL 179/2012, la start up innovativa deve essere, alternativamente, titolare “o” depositaria “o” licenziataria di almeno una privativa industriale, il Ministero precisa che due start up innovative non potrebbero avere in comune tale requisito qualificante.
In un’ipotesi come quella oggetto del parere, pertanto, il Ministero suggerisce di acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se sussistano eventuali profili di elusione.
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