Emendabile l’omessa indicazione degli oneri contributivi versati
La Corte di Cassazione, mediante sentenza n. 17956, depositata ieri, ha ribadito che la dichiarazione dei redditi inficiata da un errore relativo all’omessa indicazione nel quadro RP degli oneri contributivi versati è emendabile mediante istanza di rimborso della maggior imposta pagata, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98, nel testo vigente ratione temporis.
Quindi il contribuente, in conformità con i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 13378/2016, ha il diritto a contestare il provvedimento impositivo, con la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal Fisco.
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