Via libera allo schema di regolamento per definire le cause di rifiuto della fattura P.A.
Con un comunicato pubblicato ieri, l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale) ha reso noto che l’Anci ha dato parere favorevole allo schema di regolamento di modifica del DM 3 aprile 2013 n. 55, con il quale vengono definite le cause che consentiranno alle amministrazioni pubbliche di procedere allo scarto delle fatture elettroniche loro destinate.
Lo scorso 3 luglio, infatti, la Conferenza unificata ha approvato lo schema dopo aver recepito il parere favorevole non solo dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, ma anche delle Regioni e dell’UPI (Unione Province d’Italia).
Prosegue, dunque, l’iter previsto dall’art. 15-bis del DL 119/2018, che, al fine di risolvere le criticità riscontrate in ordine agli esiti delle fatture P.A., e per ridurre i casi in cui il rifiuto sia usato “impropriamente o strumentalmente” (si veda al proposito la Relazione tecnica al DL 119/2018, del 7 dicembre 2018), prevede che siano disciplinate “puntualmente” le cause di respingimento del documento da parte della Pubblica Amministrazione.
Secondo quanto si legge nel comunicato IFEL, lo schema di regolamento approvato prevede, fra i motivi di rifiuto, “l’omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP)” nonché “l’omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali”.
La Pubblica Amministrazione non può, invece, respingere la fattura laddove gli elementi informativi possano essere rettificati attraverso le “procedure di variazione” previste dall’art. 26 del DPR 633/72.
La Fondazione IFEL ha sottolineato che le modifiche costituiscono un importante “passo avanti” dal punto di vista della tempestività dei pagamenti.
Come si evince dal comunicato, l’ANCI ha, inoltre, richiesto la costituzione del “tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica”, che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2018, avrebbe dovuto essere istituito “entro il 2 marzo scorso presso l’Agenzia per l’Italia digitale”.
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