Mobilità in deroga prorogata anche per il 2019
Con il messaggio n. 2768/2019, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in materia mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, dopo che l’art. 41 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019; c.d. “DL crescita”) ha prorogato al 2019, alle medesime condizioni e per ulteriori 12 mesi, l’applicazione delle disposizioni dell’art. 25-ter del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) anche ai lavoratori che abbiano cessato o cessino la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019.
A seguito di tale proroga, l’Istituto di previdenza comunica che, nel liquidare la prestazione, verificherà che:
- il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019;
- la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41