Permuta tra Comune e Parrocchia con registro pieno
La norma recata dall’art. 20 comma 4-ter del DL n. 133/2014, che ha escluso la soppressione di tutte le agevolazioni concernenti le imposte d’atto relative alle cessioni immobiliari (prevista dall’art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011), per (tra l’altro) gli immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, ha comportato il ripristino delle agevolazioni vigenti sino al 31 dicembre 2013 limitatamente agli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato (si veda la ris. n. 12/2018).
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta 22 luglio 2019 n. 292.
Pertanto, posto che, nel caso esaminato dalla risposta, invece, la permuta ha luogo tra un ente pubblico territoriale e una Parrocchia (e non con lo Stato), l’agevolazione non potrebbe trovare applicazione e l’atto sconterà l’imposta di registro del 9% sul valore del bene permutato che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (ex art. 43 comma 1 lett. b) del DPR 131/86).
Le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate in misura fissa di 50 euro ciascuna a norma dell’art. 10 comma 3 del DLgs. 23/2011 e l’imposta di bollo non risulta dovuta ai sensi della medesima disposizione.
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