Nessuna responsabilità «da posizione» per il datore di lavoro
Non può essergli ascritta una condotta omissiva se non è certo che fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l’avesse colposamente ignorata
Nonostante la severità di gran parte della giurisprudenza penale nei confronti del datore di lavoro nel caso di un infortunio occorso a un lavoratore, non è possibile configurare una responsabilità “da posizione” tale da sconfinare in una forma di responsabilità oggettiva.
In tal senso si era già espressa di recente la Corte di Cassazione n. 20833/2019 sulla stessa linea interpretativa si colloca la sentenza n. 32507 depositata ieri.
Si trattava in quest’ultimo caso del decesso di un operatore ecologico che, invece di salire nella cabina del veicolo addetto alla raccolta dei rifiuti in attesa della successiva fermata, utilizzava quale postazione di lavoro la staffa posta alla base del sistema di ancoraggio dei contenitori mentre il mezzo era in movimento.
Ciò che veniva contestato ...
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