Curatore dell’eredità giacente senza obbligo di ritenuta per l’ex dipendente
Con la risposta a interpello n. 305 pubblicata ieri, 23 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il curatore dell’eredità giacente di un socio di snc non è tenuto ad operare la ritenuta sugli emolumenti corrisposti ad un ex dipendente della società, cancellata dal Registro delle imprese.
L’art. 5-ter del DPR 322/98 stabilisce che se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, il curatore dell’eredità giacente deve adempiere agli obblighi previsti per i sostituti d’imposta, relativamente al periodo d’imposta in cui ha assunto le funzioni e ai periodi d’imposta successivi, fino al periodo d’imposta anteriore a quello in cui cessa la curatela.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attribuzione al curatore dell’eredità giacente degli obblighi di sostituzione d’imposta non si verifica nel caso in cui la snc sia stata cancellata dal Registro delle imprese, in considerazione della circostanza che il socio superstite della stessa risulti irreperibile.
Le somme versate dalla procedura di curatela dell’eredità giacente all’ex dipendente della società, per i crediti da esso vantati a titolo di retribuzioni e TFR non devono, quindi, essere assoggettate a ritenuta d’acconto da parte del curatore erogante, il quale non dovrà pertanto compilare la Certificazione Unica né presentare il modello 770.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, il curatore deve però:
- rilasciare all’ex lavoratore dipendente creditore un’attestazione dei compensi corrisposti;
- effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali - Settore Fiscalità e compliance delle persone fisiche - Ufficio Analisi e Controllo, nella quale devono essere indicati le generalità del beneficiario dei compensi e l’importo complessivo corrisposto.
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