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Dal periodo di sospensione dall’esercizio della professione deve detrarsi la sospensione cautelare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 31 luglio 2019

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Nel caso di sospensione cautelare disposta nei confronti di un professionista iscritto all’Albo cui segua, al termine del procedimento disciplinare, l’irrogazione della sanzione consistente nella sospensione dall’esercizio della professione, il periodo corrispondente alla sospensione cautelare deve essere detratto da quello relativo alla sospensione disposta con il provvedimento definitivo.
Così si esprime il CNDCEC nel Pronto Ordini n. 78/2019.

Il Consiglio nazionale osserva, innanzitutto, come la finalità dei provvedimenti cautelari sia quella di anticipare, sia pure in via provvisoria, gli effetti del provvedimento definitivo, con la conseguenza che:
- da un lato, una volta emesso il provvedimento definitivo, il provvedimento cautelare perde efficacia;
- dall’altro lato, ai fini dell’esecuzione del provvedimento definitivo, consistente nella sospensione dall’esercizio della professione, occorre tener conto del periodo riferibile alla sospensione cautelare.

Il CNDCEC ritiene, pertanto, che la sospensione cautelare non possa essere cumulata, sotto il profilo della durata, alla sospensione dall’esercizio della professione.
In altri termini, una volta definita, al termine del procedimento disciplinare, la durata della sospensione, al fine di stabilire per quanto tempo il professionista già soggetto a sospensione cautelare dovrà astenersi dall’esercizio della professione, occorre detrarre dal periodo relativo alla sospensione disposta con il provvedimento definitivo il periodo corrispondente alla sospensione cautelare.
Diversamente – sostiene il CNDCEC – si finirebbe per ammettere irragionevolmente una sanzione disciplinare ulteriore e più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 del DLgs. 139/2005.

Nel motivare le proprie conclusioni, il Consiglio cita quanto affermato, in tema di professioni sanitarie, dalla Cassazione con la sentenza n. 592/2001.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte:
- atteso che la sospensione cautelare disposta nei confronti del medico e la sospensione del medico stesso dall’esercizio della professione costituiscono misure omogenee, non deve ritenersi vietata la detrazione della misura cautelare dalla sanzione disciplinare;
- tale detrazione risponde a un più generale principio di ragionevolezza che trova la più evidente espressione nell’art. 137 comma 1 c.p.

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