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La nota di credito attende sempre la chiusura del fallimento

/ REDAZIONE

Sabato, 3 agosto 2019

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Con risposta n. 328 pubblicata ieri, 2 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso, ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA, di un soggetto che ha esperito una procedura esecutiva individuale nei confronti di una controparte che veniva assoggettata a procedura fallimentare.

La chiusura della procedura esecutiva individuale consente, in linea generale, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72, per la parte del credito rimasta insoddisfatta. Tuttavia, la previsione deve essere coordinata con l’’eventuale procedura fallimentare in capo alla controparte esecutata.

Secondo le Entrate occorre distinguere la situazione in cui la procedura esecutiva individuale si chiuda prima dell’apertura del fallimento rispetto alla situazione in cui la procedura individuale si chiuda dopo.
Se il fallimento è aperto in un momento successivo alla chiusura della procedura esecutiva individuale, è legittima l’emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72. L’insinuazione nel passivo fallimentare rileva, nei limiti di quanto eventualmente percepito in ragione della procedura individuale, al fine di effettuare variazioni in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

A diverso esito si giunge qualora l’apertura del fallimento e l’insinuazione al passivo siano avvenute prima dell’emissione delle note di variazione derivante dalla chiusura della procedura esecutiva individuale. In tale eventualità, infatti, l’instaurarsi della procedura fallimentare che coinvolge l’intero patrimonio del cessionario debitore impone, al fine di valutare la sua fruttuosità, di attendere l’esito del fallimento stesso, in base a quanto stabilito dalla prassi costante dell’Agenzia delle Entrate (tra le altre, risoluzione n. 195/2008).

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