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Gestione differenziata dei versamenti del TFR al Fondo di tesoreria in assenza dei requisiti

/ REDAZIONE

Giovedì, 8 agosto 2019

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Facendo seguito alla circolare n. 37/2018, che ha fornito chiarimenti circa le ipotesi di contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi dell’obbligo contributivo al Fondo per l’erogazione del TFR ai lavoratori del settore privato, l’INPS, con il messaggio n. 3025 pubblicato ieri, torna sulla questione con precisazioni sui criteri con cui calcolare e rimborsare le somme chieste in ripetizione dalle aziende interessate (si veda “Da comunicare l’assenza dei requisiti per versare il TFR al Fondo di tesoreria” del 2 marzo 2018).

Si ricorda che la contribuzione “indebitamente” versata può essere gestita in due modi, cioè distinguendo tra le aziende in possesso della regolarità contributiva e quelle irregolari. Per le prime, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge. Per tali aziende, spiega il messaggio in esame, le modalità di gestione delle domande di rimborso si differenziano in virtù del possesso o meno del codice di autorizzazione “1R”.

Invece, per le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell’attestazione di regolarità, le modalità di gestione delle domande di rimborso si differenziano in base alle seguenti casistiche: datori di lavoro in possesso del codice di autorizzazione “1R”; datori di lavoro privi di C.A. “1R” o con C.A. “1R” revocato.

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