Sentenza valida se si salta l’udienza cautelare
Il precedente orientamento della Cassazione viene confermato
Per effetto dell’art. 47 comma 7 del DLgs. 546/92, gli effetti della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato cessano alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
In ragione di quanto esposto, secondo la recente sentenza n. 20454 della Corte di Cassazione (depositata lo scorso 30 luglio), ove la Commissione tributaria provinciale ometta di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato la sentenza non può, solo per questo motivo, ritenersi nulla, siccome il diritto di difesa non subisce alcuna menomazione.
Detto diversamente, “non è ipotizzabile alcun pregiudizio per la mancata decisione sull’istanza cautelare che, seppur fosse stata favorevole, sarebbe rimasta travolta dalla decisione di merito”. ...
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