IVA del 10% per gli integratori alimentari
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 365/2019, pubblicata ieri, riprendendo precedenti interventi di prassi (ris. n. 153/2005, ris. n. 290/2008 e ris. n. 383/2008), ha affermato che i prodotti classificabili nell’ambito della voce 21.06 della Nomenclatura combinata “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” sono soggetti ad aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
In base alle Note esplicative del Sistema armonizzato, richiamate dalla stessa Agenzia delle Entrate, rientrano nella predetta voce 21.06:
- le preparazioni destinate a essere utilizzate nell’alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell’acqua o nel latte, ecc);
- le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano.
Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc).
In ragione di questi elementi, con la risposta n. 365/2019 l’Agenzia delle Entrate perviene alla conclusione che siano soggette ad aliquota IVA del 10% integratori alimentari come quelli descritti nell’istanza di interpello, vale a dire rispettivamente:
- un integratore alimentare in capsule con estratti naturali, i cui componenti principali sono estratto in polvere di acqua di cocco e acido ialuronico;
- un integratore alimentare in capsule contenente diversi ingredienti che formano una miscela di probiotici e biossido di silicio.
L’aliquota del 10% si applica anche ad un preparato in polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale, tra cui il principale è la polvere di latte di cocco (6%). Detta prodotto, secondo le Entrate, può essere ricondotto al n. 64) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 622/72, ossia nel “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)“, soggetti ad aliquota IVA del 10%.
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