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La continuazione fallimentare cade con la prescrizione

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 settembre 2019

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La Cassazione, nella sentenza n. 36987/2019, ha precisato che, in tema di reati fallimentari, l’applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219 comma 2 n. 1 del RD 267/1942, non esclude l’autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate; sicché l’intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell’aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

La configurazione formale della cosiddetta continuazione fallimentare come circostanza aggravante ne comporta l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti. Laddove, quindi, la pluralità dei fatti di bancarotta venga meno per effetto dell’estinzione per prescrizione di uno o più fatti di bancarotta, viene meno l’aggravante prevista dall’art. 219 comma 2 n. 1 del RD 267/1942.

Laddove detta aggravante:
- abbia influito sul trattamento sanzionatorio, determinando un aumento della pena base, detto aumento dovrà essere eliso;
- per effetto del bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, non abbia avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio, del tutto legittimamente il giudice dell’impugnazione lascia inalterato il trattamento sanzionatorio.

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