ACCEDI
Mercoledì, 12 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Anche il manager di spa può essere un pubblico ufficiale

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 settembre 2019

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 37054/2019, ha precisato che i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una spa possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. A tali fini occorre che l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica – anche solo con riguardo ad uno specifico oggetto – e persegua finalità pubbliche, pur se con strumenti privatistici.

La natura del servizio reso è correlata dalla legge ad un criterio oggettivo-funzionale, che prescinde dalla natura privata dell’ente e ha riguardo solo alla connotazione pubblicistica dell’attività svolta.

Il servizio pubblico è definito dall’art. 358 comma 2 c.p. in termini omologhi alla funzione pubblica di cui all’art. 357 c.p., sebbene sia caratterizzato dall’assenza dei poteri propri di quest’ultima (deliberativi, autoritativi o certificativi); cosicché non è necessario che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Tutto ciò posto, ecco allora che, ai fini penali, la qualifica pubblicistica dell’agente deriva dall’effettivo esercizio di funzioni nell’ambito di un pubblico ufficio o servizio e, nel contesto delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali.

TORNA SU