Atti di disposizione dei beni nel fondo patrimoniale in presenza di minori anche senza autorizzazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22069, pubblicata ieri, si è pronunciata sulla validità della clausola, contenuta nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, con cui i coniugi convenivano che i beni del fondo potevano essere alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso dei coniugi e senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale, anche in presenza di un beneficiario minore d’età.
Preliminarmente, la Cassazione ha affermato la legittimazione processuale del figlio (minorenne al momento dell’avvio del giudizio, ma maggiorenne al momento del ricorso per Cassazione) ad agire per impedire atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sui beni nel fondo: innanzitutto, egli è legittimato in quanto soggetto destinato a ricevere i vantaggi derivanti dall’istituto e titolare di un interesse qualificato, indipendentemente dal fatto di non essere proprietario dei beni, che appartengono ai genitori; inoltre, il fatto che sia divenuto maggiorenne non osta al riconoscimento della legittimazione, in ragione del fatto che egli continua a beneficiare del fondo patrimoniale, in assenza di elementi che provino la sua uscita dal nucleo famigliare.
Quanto alla clausola che esclude l’autorizzazione giudiziale per l’alienazione, la costituzione di pegno o ipoteca o altro vincolo sui beni del fondo, la Cassazione ne ha affermato la validità, in quanto la previsione in questione deroga efficacemente a quanto previsto dall’art. 169 c.c.
In particolare, la norma dispone che non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione”.
Se, dunque, l’atto di costituzione del fondo prevede una deroga a tale principio, tale deroga opera anche se nella famiglia sono presenti figli minori e non occorre ottenere l’autorizzazione da parte del giudice.
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