Sospensione e ottemperanza con esclusione reciproca
L’ottemperanza può essere chiesta prima del giudicato, ma non senza problemi
Gli artt. 68 e 69 del DLgs. 546/92, dopo le modifiche del DLgs. 156/2015, ammettono pacificamente l’azione di ottemperanza senza che sia necessario attendere la formazione del giudicato.
Ciò riguarda le fattispecie di maggiore applicazione pratica, posto che i menzionati articoli sono inerenti alla restituzione di somme pagate in ragione della riscossione frazionata e alla restituzione che origina da liti di rimborso.
Sicuramente, la modifica del 2015 fa un passo avanti verso la parificazione delle parti processuali. Specie quando la sentenza che ha come effetto la restituzione degli importi è stata emessa dalla Regionale, può essere utile agire in ottemperanza, siccome l’eventuale giudizio di Cassazione può durare più di cinque anni.
D’altro canto, è indubbio il diritto della ...
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