Pausa pranzo stabilita dalla contrattazione collettiva
In mancanza di un accordo collettivo che la preveda, il lavoratore ha diritto a una pausa non inferiore a dieci minuti
Il decreto sull’orario di lavoro (DLgs. 66/2003), nell’elencare le interruzioni e i riposi dei quali può fruire la generalità dei dipendenti, prevede che, qualora l’orario lavorativo giornaliero ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore abbia diritto a interrompere l’attività, per recuperare le energie psicofisiche, per attenuare le mansioni monotone e ripetitive e per l’eventuale consumazione del pasto. Le modalità e la durata della pausa devono essere stabilite dal contratto collettivo di lavoro applicato (art. 8, comma 1 del DLgs. 66/2003).
In mancanza di un accordo collettivo che preveda un intervallo per il pranzo o ad altro titolo, al dipendente deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni giornata, di ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41