Mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti con effetti dubbi per il cessionario
Più coerente il principio per cui ciò impedisce solo di avvalersi dell’effetto liberatorio anticipato, ma le oscillazioni giurisprudenziali causano incertezza
La limitazione della responsabilità solidale del cessionario d’azienda, ai debiti tributari che risultano alla data del trasferimento dagli atti degli uffici e degli enti preposti, risponde alla necessità di offrire al cessionario medesimo la possibilità di conoscere, qualora sia sua intenzione procedere in tal senso, l’entità dei “carichi fiscali pendenti” del cedente.
Infatti, l’art. 14 comma 3 del DLgs. 472/97 stabilisce che:
- gli uffici e gli enti preposti sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato dal quale risulti l’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti;
- il certificato ha pieno effetto liberatorio del cessionario se negativo e così pure se non
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