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Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per i premi assicurativi con decorrenza 1° luglio

/ REDAZIONE

Martedì, 24 settembre 2019

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In seguito al DM 95/2019, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industriale, l’Istituto assicurativo, con la circolare n. 25 pubblicata ieri, ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, con decorrenza dal 1° luglio 2019.

Per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, ecc.), la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile è pari, rispettivamente a 55,18 euro e 1.379,53 euro.

Per i familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c., la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a 55,41 euro, mentre quella mensile a 1.385,32 euro.

Quanto alla retribuzione di ragguaglio, da assumere solo in via residuale, ossia in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva, dal 1° luglio 2019 gli imponibili giornaliero e mensile corrispondono, rispettivamente, a 55,18 euro e a 1.379,53 euro.

Infine, si ricorda che per:
- i lavoratori parasubordinati, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono, rispettivamente, a 1.379,53 euro e a 2.561,98 euro;
- gli sportivi professionisti dipendenti, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale ammontano, rispettivamente, a 16.554,30 euro e a 30.743,70 euro.

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